Funghi

Rotzo con il suo territorio che va dagli 800 s.l.m ai 1720 s.l.m è il luogo ideale
per la crescita delle più svariate qualità di funghi
eccone alcune

Funghi Commestibili

 

 

BOLETUS EDULIS
(detto anche Porcino, Ceppatello, Brisa) Boletus = fungo di zolla e edulis = commestibile.
Eccellente:
DESCRIZIONE: fungo di gran mole con diametro del cappello normalmente fino a 25 cm., e altezza fino a 20 cm., tutta via è reperibile anche emisferico, irregolare, poi si apre ma non molto, ha colore variabilissimo sempre più scuro al centro:va dai toni chiarissimi (generalmente gli esemplari giovani sotto peccio e in bosco fitto), al caffelatte, al bruno-terra di siena; la superficie è liscia e un po' viscida se il tempo è umido. Gambo più o meno panciuto, più largo del cappello negli esemplari giovani, pieno e carnoso, crescendo si fa più allungato e attenuato verso l'alto, da bianco opaco a nocciola, più chiaro verso il piede, con reticolo evidente, obliquo, prima di colore uguale al gambo e poi man mano più scuro (il reticolo è quasi inesistente negli esemplari cresciuti sotto peccio in montagna). Tubuli lunghi fino a 3 cm. prima bianchi, poi dal giallo-pallido al verdognolo, infine verde scuro. Pori piccoli, dello stesso colore (o più scuri) dei tubuli. Carne soda e abbondante, più dura negli esemplari d'alta montagna, bianca immutabile, tranne presso la cuticola dove si colora di castano bruno; in caso di pioggia la carne diventa più spugnosa.
ODORE E SAPORE: ottimi.

 

 

 


 

 

MORCHELLA ESCULENTA (detta anche Spugnola o Spongiola gialla)Morchella = dal tedesco Morchel (Spugnola) e esculenta = commestibile.

Eccellente cotta o essiccata, ma tossica se ingerita cruda.
DESCRZIONE: fungo alto fino a 20 cm. e con mitra larga fino ad una decina di cm.; mitra molto larga e globosa formata da alveoli disordinati e irregolari, sia angolosi, sia tondeggianti, biancastra sull'orlo delle costolature, ocracea all'interno degli alveoli, cava con parete interna fioccosa. Gambo più corto della mitra, biancastro-ocraceo, cavo, con parete interna fioccosa e parete esterna pruinosa, raramente cilindrico, normalmente molto ingrossato al piede. Carne ceracea, biancastra, tenace, ma fragile nel fungo vecchio. DOVE E QUANDO CRESCE: ai margini dei boschi, dei fìlari o macchie di alberi, preferibilmente frassini, olmi e pioppi annosi; oppure nei vigneti e nei frutteti; preferisce i terreni sabbiosi dei vecchi letti o delle rive dei fiumi;
in primavera più o meno inoltrata (mese ideale aprile); la sua stagione dura poco, talvolta poche settimane.

 

LEPIOTA detta anche Parasole, Ombrellone, Mazza di tamburo. Bubbola maggiore).Lepiota = orecchio squamoso eprocera = alta.

Eccellente.
DESCRIZIONE: specie tra le più grandi: alta 40 cm. e oltre con diametro del cappello che raggiunge i 25-30 cm.; cappello dapprima campanulato, poi ovoidale o sferico, poi a poco a poco spianato con umbone qua si appiattito, soffice al tatto, con cuticola suddivisa in squame poste su striscie concentriche più rade verso il margine, con disco intero liscio sul Pumbone; colore di fondo biancastro o nocciola chiaro, colore delle squame bruno più o meno scuro. Gambo dapprima grosso in proporzione al cappello (quando il cappello è campanulato), tozzo, clavif orme, pieno, poi via via si allunga per farsi cilindrico (quando il cappello è sferico e poi spianato) con bulbo tondeggiante (che da al fungo prima la forma tipica di una mazza di tamburo, poi quella di un ombrellone), cavo, tipicamente decorato da zebrature brune, fibroso, duro. Anello tipicamente scorrevole, regolare, biancastro. Lamelle fitte, ventricose, alte, staccate dal gambo, biancastre, brune al tocco. Carne bianca, appena rosata al taglio, tenera quella del cappello, fibrosa quella del gambo.

 

LACTARIUS SANGUIFLUUS (detto anche Sanguigno, Fungo del sangue). Lactarius = con lattice e sanguifluus = che perde sangue.

Buono, il migliore dei sanguigni.

DESCRIZIONE: differisce dal Lactarius deliciosus soprattutto per il colore del lattice vinoso, ha spesso una colorazione generale rossastra, soprattutto nelle lamelle. Al taglio la carne si punteggia finemente di rosso e poi si colora di verde. DOVE E QUANDO CRESCE: specie più meridionale del Deliciosus; cresce quasi esclusivamente sotto pino.

 

 

HYDNUM IMBRICATUM (detto anche Sarcodon imbricatum e Steccherino bruno)
Hydnum = tartufo e imbricatum == squamato.
discreto se molto giovane
DESCRIZIONE: fungo di notevoli dimensioni con diametro massimo del cappello di 30 cm. e alto non più di 10 cm.; cappello imbutiforme (anche se in apparenza non sembra, perché le squame spesso coprono la cavità centrale), molto carnoso, con margine ondulato e lobato e involuto da giovane, coperto da grosse placche carnose più grosse e sollevate al centro (come le foglie scolpite su un capitello), più piccole e attaccate totalmente al cappello verso il margine, colore marrone chiaro al centro, più scuro verso il margine, scurissimo sulle squame. Gambo cortissimo e tozzo: in pratica è la parete carnosa e spessa della cavità dell'imbuto, da bianco ocra a grigio bruno. Aculei molto decorrenti, cortissimi, biancastri e rotondi da giovani, molto lunghi, friabili, grigiastro caffelatte nel fungo adulto. Carne molto soda, biancastra, poi grigiastra.

 

 

BOLETUS APPENDICULATUS Boletus = fungo di zolla e appendiculatus = con appendice, perché la cuticola del cappello pende oltre il suo margine.

Eccellente, come i porcini, anche se non ha lo stesso profumo intenso.
DESCRIZIONE: di buona taglia, alto fino a 18 cm. e con diametro del cappello fino a 20 cm.; cappello prima emisferico, poi quasi spianato e ondulato, color giallo-bruno o bruno chiaro o castano o viòla-lillà o rossiccio, più o meno vellutato (mai, però, uniformemente) molto carnoso, con la cuticola che si prolunga, seppure di pochissimo, a frangia oltre l'orlo del cappello. Gambo pieno, robusto, largo e cilindrico, quasi
appuntito al piede, giallo tendente al rugginoso, con reticolo fugace e di colore uguale al gambo, appena lo si tocca vira al verde azzurro. Tubuli adnati, sottili, di varia lunghezza, gialli. Pori piccoli e tondeggianti, color giallo-oro a volte maculati di ruggine verso il gambo e, al tocco, viranti al verde-azzurro. Carne giallina, soda, rugginosa in corrispondenza di rotture e presso la cuticola, virante anch'essa al verde-azzurrodopo il taglio,ma lentamente.




 
 
 
 
Le autorizzazioni e i permessi

 

Obbligo del tesserino di autorizzazione e del permesso

Con le norme introdotte dalla regione veneto nel 1994, la raccolta dei funghi può essere esercitata solo da coloro che sono in possesso del prescritto tesserino di autorizzazione e del permesso di raccolta.


Tesserino di autorizzazione

Rappresenta una sorta di abilitazione alla raccolta dei funghi, avente validità su tutto il territorio regionale. la durata è prevista in cinque anni eventualmente rinnovabili, e viene rilasciato dalla comunità montana previa apposizione di una marca da bollo da l. 20.000, di una fotografia formato tessere e versamento di l. 5.000 quale contributo a titolo di parziale rimborso spese sostenute dall'ente.
la comunità montana è delegata al rilascio dei tesserini solamente ai cittadini residenti in uno dei comuni dell'altopiano e per quelli residenti fuori regione.
Per tutti gli altri è la provincia l'ente competente al rilascio dei medesimi.


Permesso di raccolta

coloro che intendono esercitare la raccolta dei funghi in un determinato territorio, oltre al possesso del tesserino di autorizzazione devono munirsi del permesso di raccoltavalido per quel territorio.


Giornate in cui e' consentita la raccolta

la raccolta può avvenire esclusivamente nelle seguenti giornate:
residenti in altopiano:
lunedì - martedì - venerdì - sabato - domenica

non residenti:
martedì - venerdì - domenica

per tutti è inoltre consentito raccogliere nelle festività infrasettimanali.


Orario consentito

Per tutti: da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.


Permessi di raccolta

i permessi di raccolta dei funghi possono essere di 3 tipi:

giornaliero: con validità per la giornata richiesta.
mensile: con validità nei giorni consentiti e compresi in un periodo continuativo di 30 giorni a far data dal giorno del rilascio del permesso.
annuale: con validità nei giorni consentiti per l'intero anno.


Il costo dei permessi

I permessi vengono rilasciati previo versamento di un rimborso spese pari a :

giornaliero: 12.000 £
mensile: 80.000 £
annuale: 150.000 £

I residenti sono esonerati dal pagamento degli importi così come sopra definiti.


Come si ottengono i permessi

Possono essere rilasciati solamente a chi è già munito del tesserino di autorizzazione. dovranno essere richiesti presso la comunità montana, i soggetti pubblici (comuni - a.p.t. - consorzi) e privati (pro loco - pubblici esercizi) di cui si avvale la comunità montana per la loro distribuzione, previo versamento del rimborso spese dovuto.


Norma valida per i cittadini aventi diritto uso civico

I cittadini residenti utenti di uso civico, possono esercitare la raccolta nel territorio sul quale esercitano tale diritto senza l'obbligo di munirsi del tesserino di autorizzazione e del permesso di raccolta. rimane comunque l'obbligo di dimostrare tramite atto di pubblica notorietà e/o autocertificazione, il titolo che dà diritto all'esenzione.

Per poter esercitare la raccolta oltre a tale ambito, è fatto obbligo di munirsi di tesserino di autorizzazione rilasciabile dalla comunità montana previa apposizione di: marca da bolloda £. 20.000, n. 1 fotografia formato tessera e versamento di l. 5000 a titolo di parziale rimborso spese. e' necessaria l'esibizione di un documento di identità valido.


Norma valida per i residenti

per il corrente anno l'amministrazione della comunità montana ha deliberato l'esonero dal pagamento del permesso di raccolta; inoltre, il possesso del tesserino di autorizzazione equivale anche a permesso di raccolta. ciò significa che non è necessario recarsi presso gli uffici della comunità montana per la vidimazione annuale.


Per informazioni:
tel: 0424 63700
Comunita' Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.


Le nuove disposizioni della regione per la raccolta dei funghi

 

Estratto dalla legge regionale n. 23/96 modificata con l.r. 6/97 e l.r. 37/97


art. 1
Finalità

La presente legge disciplina su tutto il territorio della regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.


art. 3
Limiti di raccolta

1. la raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
a) agrocybe aegerita (pioppini);
b) amanita ceasarea (ovuli);
c) boletus gruppo edulis (porcini);
d) calocybe gambosa (trichloma georgii) (fungo di s. giorgio, prugnolo);
e) cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
f) cantharellus lutescens (finferlo);
g) clitopilus prunulus (prugnolo);
h) clitocybe geotropa;
i) craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
j) macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
k) morchella tutte le specie compresi i generi mitrophora e verpa (spugnola);
l) polyporus poescaprae;
m) tricholoma gruppo terreum (morette);
n) russola virescens (verdone);
2. i limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. e' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso.
nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.


art. 4
Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993 n. 352.
E' altresì vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.


art. 5
Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo disposizioni dei competenti organismi di gestione
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla giunta medesima per motivi selviculturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.


art. 7
Corsi didattici

1.Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993 n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambiantale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonchè la tutela della flore fungina.


art. 12
Vigilanza

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofosticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dell'articolo 16 della legge regionale novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987 n. 42.
Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.


art. 16
Introiti

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di contributo variabile da L. 5.000 a L. 150.000
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.
Le Comunità Montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, del pagamento del contributo di cui al comma 1.

Copyright © 2001 Slaviero Bruno & Ferraresi Massimo. Tutti diritti riservati.