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Obbligo
del tesserino di autorizzazione e del permesso
Con le norme introdotte dalla regione veneto nel
1994, la raccolta dei funghi può essere esercitata solo
da coloro che sono in possesso del prescritto tesserino di autorizzazione
e del permesso di raccolta.
Tesserino
di autorizzazione
Rappresenta una sorta di abilitazione alla raccolta
dei funghi, avente validità su tutto il territorio regionale.
la durata è prevista in cinque anni eventualmente rinnovabili,
e viene rilasciato dalla comunità montana previa apposizione
di una marca da bollo da l. 20.000, di una fotografia formato
tessere e versamento di l. 5.000 quale contributo a titolo di
parziale rimborso spese sostenute dall'ente.
la comunità montana è delegata al rilascio dei tesserini
solamente ai cittadini residenti in uno dei comuni dell'altopiano
e per quelli residenti fuori regione. Per
tutti gli altri è la provincia l'ente competente al rilascio
dei medesimi.
Permesso di raccolta
coloro che intendono esercitare la raccolta dei
funghi in un determinato territorio, oltre al possesso del tesserino
di autorizzazione devono munirsi del permesso di raccoltavalido
per quel territorio.
Giornate in cui e' consentita la
raccolta
la raccolta può avvenire esclusivamente
nelle seguenti giornate:
residenti in altopiano:
lunedì - martedì - venerdì - sabato - domenica
non residenti:
martedì - venerdì - domenica
per tutti è inoltre consentito raccogliere
nelle festività infrasettimanali.
Orario consentito
Per tutti: da un'ora prima della levata del sole
fino ad un'ora dopo il tramonto.
Permessi di raccolta
i permessi di raccolta dei funghi possono essere
di 3 tipi:
giornaliero: con validità per la giornata
richiesta.
mensile: con validità nei giorni consentiti e compresi
in un periodo continuativo di 30 giorni a far data dal giorno
del rilascio del permesso.
annuale: con validità nei giorni consentiti per l'intero
anno.
Il costo dei permessi
I permessi vengono rilasciati previo versamento
di un rimborso spese pari a :
giornaliero: 12.000 £
mensile: 80.000 £
annuale: 150.000 £
I residenti sono esonerati dal pagamento degli
importi così come sopra definiti.
Come si ottengono i permessi
Possono essere rilasciati solamente a chi è
già munito del tesserino di autorizzazione. dovranno essere
richiesti presso la comunità montana, i soggetti pubblici
(comuni - a.p.t. - consorzi) e privati (pro loco - pubblici esercizi)
di cui si avvale la comunità montana per la loro distribuzione,
previo versamento del rimborso spese dovuto.
Norma valida per i cittadini aventi
diritto uso civico
I cittadini residenti utenti di uso civico, possono
esercitare la raccolta nel territorio sul quale esercitano tale
diritto senza l'obbligo di munirsi del tesserino di autorizzazione
e del permesso di raccolta. rimane comunque l'obbligo di dimostrare
tramite atto di pubblica notorietà e/o autocertificazione,
il titolo che dà diritto all'esenzione.
Per poter esercitare la raccolta oltre a tale
ambito, è fatto obbligo di munirsi di tesserino di autorizzazione
rilasciabile dalla comunità montana previa apposizione
di: marca da bolloda £. 20.000, n. 1 fotografia formato
tessera e versamento di l. 5000 a titolo di parziale rimborso
spese. e' necessaria l'esibizione di un documento di identità
valido.
Norma valida per i residenti
per il corrente anno l'amministrazione della comunità
montana ha deliberato l'esonero dal pagamento del permesso di
raccolta; inoltre, il possesso del tesserino di autorizzazione
equivale anche a permesso di raccolta. ciò significa che
non è necessario recarsi presso gli uffici della comunità
montana per la vidimazione annuale.
Per informazioni:
tel: 0424 63700
Comunita' Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
Le nuove disposizioni
della regione per la raccolta dei funghi
Estratto dalla legge regionale n. 23/96 modificata
con l.r. 6/97 e l.r. 37/97
art. 1
Finalità
La presente legge disciplina su tutto il territorio
della regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare
la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente
nell'ambito del territorio regionale anche in conformità,
per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio
1994, n. 97.
art. 3
Limiti di raccolta
1. la raccolta giornaliera pro-capite dei funghi
epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 2,
di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
a) agrocybe aegerita (pioppini);
b) amanita ceasarea (ovuli);
c) boletus gruppo edulis (porcini);
d) calocybe gambosa (trichloma georgii) (fungo di s. giorgio,
prugnolo);
e) cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
f) cantharellus lutescens (finferlo);
g) clitopilus prunulus (prugnolo);
h) clitocybe geotropa;
i) craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
j) macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
k) morchella tutte le specie compresi i generi mitrophora e verpa
(spugnola);
l) polyporus poescaprae;
m) tricholoma gruppo terreum (morette);
n) russola virescens (verdone);
2. i limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto
è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di
funghi concresciuti.
3. la raccolta di funghi non commestibili è consentita
solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero
di tre esemplari per specie.
4. per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando
sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a
permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. e' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di
ovulo chiuso.
nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario,
al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del
fondo in proprietà od in possesso.
art. 4
Modalità di raccolta
1. La ricerca dei funghi è vietata durante
le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della
levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato
umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale
della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della
specie.
3. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini
di qualsiasi specie.
4. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi
all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori
rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore
nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della
legge 23 agosto 1993 n. 352.
E' altresì vietata la raccolta e l'asportazione, anche
ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo
che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche
colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino
dello stato dei luoghi.
art. 5
Divieti di raccolta
1. La raccolta di funghi epigei è vietata,
salvo disposizioni dei competenti organismi di gestione
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali
ed in parchi regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale
sulla base di criteri predeterminati dalla giunta medesima per
motivi selviculturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali
interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei
parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100
metri, salvo che ai proprietari stessi.
E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde
pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di
viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche
e nelle zone industriali.
art. 7
Corsi didattici
1.Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto
1993 n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità Montane,
anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche
di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione
e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative
culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione
e della tutela ambiantale collegati alla raccolta dei funghi epigei,
nonchè la tutela della flore fungina.
art. 12
Vigilanza
1. La vigilanza sulla applicazione della presente
legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello
Stato, ai nuclei antisofosticazione dell'Arma dei Carabinieri,
alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana
e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione
delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile
sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli
agenti delle aziende speciali e il personale indicato dell'articolo
16 della legge regionale novembre 1974, n. 53 e dall'articolo
4 della legge regionale 6 agosto 1987 n. 42.
Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta
con il coordinamento degli enti di gestione.
art. 16
Introiti
1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento
a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di contributo
variabile da L. 5.000 a L. 150.000
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota
non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione
dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative
di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi
sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative
di cui alla presente legge.
Le Comunità Montane e le Province possono determinare l'esenzione,
per i residenti, del pagamento del contributo di cui al comma
1.
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